P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, previa riunione dei ricorsi in epigrafe ai soli fini della trattazione della presente fase incidentale, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' degli artt. 33 e 34 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997. Il presidente: Cossu L'estensore: Dell'Utri 98CA274