P. Q. M.
   Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione  III,
 previa   riunione   dei  ricorsi  in  epigrafe  ai  soli  fini  della
 trattazione della presente fase incidentale, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato
 dall'art.   17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione
 al principio costituzionale della riserva relativa di  legge  nonche'
 degli artt.  33 e 34 Cost.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997.
                         Il presidente: Cossu
                                                L'estensore: Dell'Utri
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