P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato nei confronti della persona sotto/sposta alle indagini preliminari. Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, che viene letta in udienza pubblica, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Catania, addi' 5 ottobre 1998 Il pretore: Cavallaro 99C0004