P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  459  e seguenti c.p.p., con riferimento
 agli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
 prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna e
 degli  atti  conseguenti  (decreto  penale  e  decreto che dispone il
 giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti
 dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio  notificato  nei
 confronti della persona sotto/sposta alle indagini preliminari.
   Sospende  il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
   Dispone che la presente  ordinanza,  che  viene  letta  in  udienza
 pubblica, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente della Camera dei
 deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
     Catania, addi' 5 ottobre 1998
                         Il pretore: Cavallaro
 99C0004