P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 del d.-l. n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993 e dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 724/1994, ove interpretati nel senso che la presentazione della domanda di condono, con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate, impedisce l'accertamento giudiziale dell'esistenza dell'obbligo contributivo per il quale il condono e' stato esercitato, anche per effetto dell'estinzione dei giudizi pendenti, ed il conseguente rigetto della domanda di ripetizione delle somme stesse, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 38 e 53 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Brescia, addi' 26 novembre 1998 Il presidente: Nora 99C0009