P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 del d.-l.
 n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993 e dell'art. 18, commi 1, 2,
 3 e 4 della legge n. 724/1994, ove  interpretati  nel  senso  che  la
 presentazione  della domanda di condono, con o senza espressa riserva
 di  ripetizione  delle  somme   versate,   impedisce   l'accertamento
 giudiziale  dell'esistenza  dell'obbligo contributivo per il quale il
 condono e' stato esercitato, anche per  effetto  dell'estinzione  dei
 giudizi   pendenti,  ed  il  conseguente  rigetto  della  domanda  di
 ripetizione delle somme stesse, per contrasto con gli  artt.  3,  23,
 24, 38 e 53 della Costituzione.
   Sospende  il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale; ordina che a  cura  della  cancelleria  la
 presente  ordinanza  sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  camere  del
 Parlamento.
     Brescia, addi' 26 novembre 1998
                          Il presidente: Nora
 99C0009