P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente infondata, in  riferimento  agli  artt.
 24   e   3   della   Costituzione,   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e  300  c.p.c.,
 nella  parte  in  cui  prevedono  che,  in  caso di morte della parte
 costituita, il termine perentorio di sei  mesi  per  la  riassunzione
 decorra,  per  i  soggetti destinati a subentrare nel processo, dalla
 interruzione - e quindi dalla  dichiarazione  o  dalla  notificazione
 dell'evento  ad  opera  del  procuratore  -  e  non  dalla conoscenza
 dell'interruzione medesima.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale sospendendo il giudizio.
   Ordina che, a norma dell'art. 23 comma 4 della legge 11 marzo 1953,
 n.   87,  la  presente  ordinanza  sia,  a  cura  della  cancelleria,
 notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero,  nonche'  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 2 luglio 1998
                          Il presidente: Sgroi
 99C0013