P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 c.p.c., nella parte in cui prevedono che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorra, per i soggetti destinati a subentrare nel processo, dalla interruzione - e quindi dalla dichiarazione o dalla notificazione dell'evento ad opera del procuratore - e non dalla conoscenza dell'interruzione medesima. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio. Ordina che, a norma dell'art. 23 comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 2 luglio 1998 Il presidente: Sgroi 99C0013