P. Q. M.
   La Corte di appello di Genova, visto l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione,
 sollevata dagli attori in opposizione, di legittimita' costituzionale
 dell'art. 5-bis, comma primo, d.-l. 11 luglio  1992,  convertito  con
 modificazioni  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui
 non   dispone   la   inapplicabilita'   della   riduzione   del   40%
 dell'indennita'  di  espropriazione  nel  caso  in cui, all'esito del
 giudizio   dl   opposizione   alla   stima,   l'indennita'    offerta
 dall'espropriante  risulti  inferiore  a  quella  che  avrebbe dovuto
 essere offerta a quella medesima data in applicazione dei criteri  di
 determinazione  di  cui alla prima parte dello stesso primo comma per
 contrasto con l'art. 3, primo comma,  24,  primo  comma,  113,  primo
 comma e 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana.
   Sospende il giudizio in corso.
   Manda   alla   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza alle parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
     Cosi' deciso in Genova il 14 maggio 1998.
                         Il presidente: Zingale
                                    Il consigliere relatore: D'Arienzo
 99C0014