P. Q. M. La Corte di appello di Genova, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dagli attori in opposizione, di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma primo, d.-l. 11 luglio 1992, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non dispone la inapplicabilita' della riduzione del 40% dell'indennita' di espropriazione nel caso in cui, all'esito del giudizio dl opposizione alla stima, l'indennita' offerta dall'espropriante risulti inferiore a quella che avrebbe dovuto essere offerta a quella medesima data in applicazione dei criteri di determinazione di cui alla prima parte dello stesso primo comma per contrasto con l'art. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana. Sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova il 14 maggio 1998. Il presidente: Zingale Il consigliere relatore: D'Arienzo 99C0014