P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' degli artt. 3 e 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  649,
 nella parte in  cui  consentono  alla  commissione  ivi  prevista  di
 definire i rapporti pendenti in tema di soppresse imposte comunali di
 consumo "anche in deroga alle disposizioni contrattuali" che regolano
 il  servizio di gestione di dette imposte, sulla base dell'iniziativa
 di una sola delle parti, e dunque senza il consenso  di  entrambe  ad
 una definizione del rapporto in deroga alle pattuizioni contrattuali,
 e  anche  quando  non  vi e' l'oggettiva impossibilita' di definire i
 rapporti pendenti secondo diritto, e a prescindere,  altresi',  dalla
 rilevanza  economica del rapporto, per contrasto con gli artt. 3, 24,
 41 e 42 Cost., nei sensi di cui in motivazione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina  la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della  sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 1998.
                       Il presidente: Catallozzi
                                              L'estensore: De Nictolis
 99C0022