P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, nella parte in cui consentono alla commissione ivi prevista di definire i rapporti pendenti in tema di soppresse imposte comunali di consumo "anche in deroga alle disposizioni contrattuali" che regolano il servizio di gestione di dette imposte, sulla base dell'iniziativa di una sola delle parti, e dunque senza il consenso di entrambe ad una definizione del rapporto in deroga alle pattuizioni contrattuali, e anche quando non vi e' l'oggettiva impossibilita' di definire i rapporti pendenti secondo diritto, e a prescindere, altresi', dalla rilevanza economica del rapporto, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost., nei sensi di cui in motivazione; Sospende il presente giudizio; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 1998. Il presidente: Catallozzi L'estensore: De Nictolis 99C0022