Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C0051