Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  38  del  d.P.R.
 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere
 e  perito  commerciale),  nella parte in cui prevede la radiazione di
 diritto dall'albo dei ragionieri e  periti  commerciali  che  abbiano
 riportato  condanna  penale  per  i  reati indicati nel secondo comma
 dello stesso articolo.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0051