Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 82, terzo comma,  del  codice  di  procedura  civile,  come
 sostituito  dall'art.  20  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374
 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima  legge
 21  novembre  1991,  n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre
 1933,  n.  1578  (Ordinamento  delle  professioni   di   avvocato   e
 procuratore),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, secondo
 comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di  Milano
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0054