Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   21  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina
 dell'imposta di registro), riprodotto  nell'art.  22  del  d.P.R.  26
 aprile  1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 concernenti l'imposta di registro), sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.   76,  77,  24  e  53  della  Costituzione,  dalla  commissione
 tributaria regionale della Lombardia con ordinanza del 6 marzo 1997.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0056