Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  65,  comma  5,  del decretolegge 30 agosto
 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
 sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande  alcoliche,   sui
 tabacchi  lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive
 CEE e  modificazioni  conseguenti  a  detta  armonizzazione,  nonche'
 disposizioni  concernenti  la  disciplina  dei  centri autorizzati di
 assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione
 dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente  al
 contributo   diretto   lavorativo,   l'istituzione  per  il  1993  di
 un'imposta  erariale  straordinaria   su   taluni   beni   ed   altre
 disposizioni  tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge
 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3,  comma  149,  della  legge  28
 dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di razionalizzazione della finanza
 pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,
 dal giudice di pace di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0059