P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1  del  9  febbraio
 1948,  e  23,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  non
 manifestamente infondata la questione di costituzionalita', ai  sensi
 dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 555, comma 2, del codice di
 procedura penale, nella parte in cui non prevede che anche il decreto
 che  dispone  il  giudizio  emesso dal g.i.p. ai sensi dell'art. 565,
 comma 2 del codice di procedura penale sia nullo  ove  non  preceduto
 dall'invito  a  presentarsi  per  rendere  l'interrogatorio  ai sensi
 dell'art. 375, comma 3 del codice procedura penale;
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento  in   epigrafe   e   la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
     Montepulciano, addi' 27 novembre 1998
                           Il pretore: Lesti
 99C0063