P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che anche il decreto che dispone il giudizio emesso dal g.i.p. ai sensi dell'art. 565, comma 2 del codice di procedura penale sia nullo ove non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 del codice procedura penale; Dispone la sospensione del procedimento in epigrafe e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Montepulciano, addi' 27 novembre 1998 Il pretore: Lesti 99C0063