P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 37;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  le  ragioni
 di  cui  in  motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 459 e seg. c.p.p. nella parte in  cui  non  prevedono  la
 nullita'  della  richiesta di decreto penale di condanna e degli atti
 conseguenti (decreto  penale,  decreto  che  dispone  il  giudizio  a
 seguito   di   opposizione)   ove  gli  stessi  non  siano  preceduti
 dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio  notificato  nei
 confronti  della  persona  sottoposta  alle indagini preliminari, per
 violazione degli artt. 3, 24, 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza,  di cui viene data lettura in
 pubblica udienza,  sia  notificata  a  cura  della  cancelleria  alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Paterno', addi' 20 novembre 1998
                         Il pretore:  Guidomei
 99C0083