P. Q. M. Visti gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 37; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e seg. c.p.p. nella parte in cui non prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale, decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato nei confronti della persona sottoposta alle indagini preliminari, per violazione degli artt. 3, 24, 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblica udienza, sia notificata a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Paterno', addi' 20 novembre 1998 Il pretore: Guidomei 99C0083