P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione  e 23 della legge n. 87
 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 193  e
 203,  legge 13 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 23 e
 53 della Costituzione.
   Ordina  la  immediata  trasmissione  degli  atti,  a   cura   della
 segreteria, alla Corte costituzionale.
   Sospende  conseguentemente  il presente giudizio instaurato da Paci
 Eliseo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'.
   Dispone  che  a  cura  della segreteria la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Roma, addi' 25 febbraio 1998
                         Il presidente: Agnino
                                                  Il relatore: Marzano
 99C0089