P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 193 e 203, legge 13 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. Ordina la immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale. Sospende conseguentemente il presente giudizio instaurato da Paci Eliseo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 25 febbraio 1998 Il presidente: Agnino Il relatore: Marzano 99C0089