P. Q. M. La commissione, visti gli artt. 134 Cost., legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manfiestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comminata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incombenti. Taranto, addi' 5 novembre 1997 Il presidente relatore: Fischetti 99C0093