P. Q. M.
   Letto  l'art.  23,  legge cost. n. 87/'53, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  109  c.p.p.  e  26 disp. att. c.p.p., in relazione agli
 artt. 3, comma primo e secondo 6 e 24 della Costituzione nella  parte
 in  cui  le summenzionate disposizioni codicistiche non prevedeno che
 si  applicano  anche  agli  atti  del  procedimento  penale   davanti
 all'Autorita'  Giudiziaria  non  avente sede, per competenza di primo
 grado o di appello, nel territorio dove e'  insediata  una  minoranza
 linguislica  riconosciuta per effetto dello spostamento di competenza
 determinatosi  in  appucazione  dell'art.  11  c.p.p..   Dispone   la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone la sospensione del procedimento;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  venga notificata a cura della
 Cancelleria all'imputato,  al  suo  difensore,  al  p.m.  nonche'  al
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri e che sia altresi' comunicata
 ai presidenti delle due Camere dei Parlamento.
   Cosi' deciso, in Venezia, il 5 novembre 1998.
                          Il pretore: Gaggelli
 99C0110