P. Q. M. Letto l'art. 23, legge cost. n. 87/'53, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 109 c.p.p. e 26 disp. att. c.p.p., in relazione agli artt. 3, comma primo e secondo 6 e 24 della Costituzione nella parte in cui le summenzionate disposizioni codicistiche non prevedeno che si applicano anche agli atti del procedimento penale davanti all'Autorita' Giudiziaria non avente sede, per competenza di primo grado o di appello, nel territorio dove e' insediata una minoranza linguislica riconosciuta per effetto dello spostamento di competenza determinatosi in appucazione dell'art. 11 c.p.p.. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento; Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della Cancelleria all'imputato, al suo difensore, al p.m. nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia altresi' comunicata ai presidenti delle due Camere dei Parlamento. Cosi' deciso, in Venezia, il 5 novembre 1998. Il pretore: Gaggelli 99C0110