P.Q.M. Visti gli artt. 3 e 479 c.p.p. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 134, 137 Cost. Accoglie l'eccezione del difensore dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata e rimette la questione di illegittimita' costituzione degli artt. legge 16 luglio 1997 n. 234 e 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta a pena di nullita' dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3 c.p.p. Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. Firenze, addi' 21 dicembre 1998 Il pretore: Chiarantini 99C0140