P.Q.M.
   Visti  gli artt. 3 e 479 c.p.p. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 134,
 137 Cost.
   Accoglie l'eccezione del difensore dichiarandola  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata  e  rimette  la questione di illegittimita'
 costituzione degli artt. legge 16 luglio 1997 n.  234  e  459  c.p.p.
 per  contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in
 cui non prevedono che la richiesta di emissione di decreto penale  di
 condanna  sia  preceduta a pena di nullita' dall'invito a presentarsi
 per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3 c.p.p.
   Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
   Dispone  che  a  cura  della  Cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
   Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
   Firenze, addi' 21 dicembre 1998
                        Il pretore: Chiarantini
 99C0140