P. Q. M.
    La  Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, per contrasto con gli
 artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, nei  limiti  precisati  in
 motivazione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;
    Ordina la sospensione del presente giudizio.
    Cosi'  deliberato in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni
 unite civili della Corte suprema di cassazione, addi' 13 luglio 1990.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 99C0141