P. Q. M. Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 102 primo e secondo comma, art. 3, art. 25 secondo comma, art. 27 terzo comma della Costituzione nonche' al principio costituzionale della ragionevolezza e non illogicita' della norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13-ter comma terzo della legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 7 agosto 1992 n. 356. In via gradata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13-ter terzo comma in relazione alla competenza territoriale di questo tribunale di sorveglianza nei confronti di soggetti collaboratori di giustizia, titolari di speciale programma di protezione ai sensi dell'art. 10, comma 1 legge 15 marzo 1991 n. 82, che siano detenuti in istituti penitenziari fuori del distretto della Corte di Appello di Roma su cui questo tribunale ha giurisdizione; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato e al suo difensore, al Procuratore generale di Roma, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, il 2 dicembre 1998 Il presidente: Longo Il giudice estensore: Poscia 99C0151