P. Q .M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 8, legge n. 40/1998 (ora art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) per violazione degli artt. 24, secondo comma e 113 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva da parte del destinatario del decreto di espulsione, che non abbia potuto proporre tempestiva opposizione per fatto a lui non imputabile e segnatamente in tutte quelle ipotesi in cui questi non abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento a causa dell'illegittimita' o della irregolarita' dello stesso ovvero dell'esistenza di ipotesi di caso fortuito o forza maggiore; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei deputati e del senato della Repubblica, a cura della cancelleria. Modena, 26 novembre 1998 Il pretore: Di Pasquale 99C0152