P. Q .M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 11, comma 8, legge n. 40/1998
 (ora art. 13 del decreto legislativo  n.  286/1998  del  testo  unico
 delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
 norme sulla condizione dello straniero) per  violazione  degli  artt.
 24,  secondo  comma  e 113 della Costituzione, nella parte in cui non
 consente l'opposizione tardiva da parte del destinatario del  decreto
 di  espulsione,  che non abbia potuto proporre tempestiva opposizione
 per fatto a lui non imputabile e segnatamente in tutte quelle ipotesi
 in cui questi non abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza  del
 provvedimento a causa dell'illegittimita' o della irregolarita' dello
 stesso  ovvero  dell'esistenza  di  ipotesi  di caso fortuito o forza
 maggiore;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale,  la
 notificazione  del  provvedimento  alle  parti ed al   Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche'  la  comunicazione  dello  stesso  al
 Presidente della Camera dei deputati e del senato della Repubblica, a
 cura della cancelleria.
     Modena, 26 novembre 1998
                        Il pretore: Di Pasquale
 99C0152