Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui e' disposta perizia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999 Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0157