Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 236,  comma  2,  del  decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale),  30-bis
 quarto  comma,  e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354
 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
 privative e limitative della  liberta'),  sollevata,  in  riferimento
 agli   artt.   3,  24,  secondo  comma,  e  27,  terzo  comma,  della
 Costituzione, dal Tribunale  di  sorveglianza  di  Caltanissetta  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 febbrazio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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