Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in
 motivazione, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 147,  primo  e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
 (Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
 dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
 amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3,  primo  comma,
 della  Costituzione,  dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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