IL PRETORE Letti gli atti; Pronunciando a scioglimento della riserva; O s s e r v a Con ricorso despositato il 24 marzo 1998 i germani Strazzullo Vincenzo, Antonio e Salvatore, eredi del defunto genitore Strazzullo Raffaele, hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso i pignoramenti mobiliari eseguiti in loro danno dal Servizio riscossioni tributi - concessione della provincia di Napoli a garanzia del recupero di tasse automobilistiche ed accessori a carico del menzionato genitore Strazzullo Raffaele, ammontanti alla complessiva somma di L. 26.069.665, deducendone la illegittimita' per i seguenti motivi: a) intrasmissibilita' agli eredi delle pene pecuniarie conseguenti a violazioni di carattere tributario, in quanto aventi natura afflittiva e sanzionatoria; b) omessa notifica degli avvisi di accertamento, preliminarmente alla iscrizione a ruolo; c) estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione. Il pretore, stante l'imminenza del pregiudizio nel ritardo, ha sospeso l'esecuzione con decreto, ordinando la comparizione delle parti. Il Ministro delle finanze - Ufficio del registro di Nola ed il Servizio riscossione tributi si sono costituiti deducendo, in primis, l'improponibilita' dell'opposizione ai sensi dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. Motivi dell'ordinanza La questione che pone il presente giudizio concerne l'ammissibilita' nella specie della opposizione prevista dall'art. 815 c.p.c. dato che l'art. 54 secondo coma del citato d.P.R. (in materia di esecuzioni promosse dal concessionario del servizio riscossione tributi) espressamente la esclude. Questo pretore ne conosce ex art. 615, secondo comma, quale giudice dell'esecuzione mobiliare, competente all'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 62 (sospensione dell'esecuzione) e 616 (istruzione della causa e rimessione della medesima al giudice competente) c.p.c. E ritiene di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione - delle disposizioni di rinvio all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali (tributo previsto e disciplinato dalle seguenti fonti normative: t.u. d.P.R. 5 febbraio 1956, n. 60, e successive modifiche, legge 24 gennaio 1978, n. 27, d.lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504). Invero, a proposito di tali entrate il sospetto di incostituzionalita' della menzionata norma si lega alla assoluta mancanza di strumenti di tutela giurisdizionale cautelare dato che, com'e' pacifico, i tributi in questione non sono contemplati nell'elenco delle relative controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie ex art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 (esclusione, peraltro, ritenuta legittima dalla Corte con ordinanza n. 152 del 1997), con conseguente mancanza del rimedio cautelare previsto dagli artt. 47 e 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sospensione dell'esecuzione dell'atto nella ricorrenza di potenziale danno grave ed irreparabile per il contribuente). La qual cosa appare tanto piu' grave ove si consideri che nella specie non opera neppure il sistema di gradualita' della realizzazione del credito previsto per le imposte, in riferimento a quota parte dell'imponibile accertato, dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'andamento del processo; graduazione della esecutivita' che, nell'ambito della disciplina positiva della riscossione delle entrate tributarie, bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali (in tali sensi cfr. Corte costituzionale sent. n. 316 del 1995); misure, peraltro, attualmente previste attraverso il menzionato potere del giudice tributario di sospensione dell'atto (sia pure nella ricorrenza della duplice condizione della gravita' e della irreparabilita' del danno). L'illustrato assetto della disciplina positiva delle entrate di cui si tratta sembra comportare, dunque, a parere di questo giudice, una situazione di compressione della tutela giurisdizionale che la Corte ha gia' avuto modo di censurare, e - cioe' - una inamissibile limitazione della tutela alla proponibilita' di sole iniziative risarcitorie in presenza di effetti di irreversibilita' tipici del processo esecutivo (cfr. sent. n. 239 del 1997). Irragiovevole sembra palesarsi, in definitiva, l'esclusione del potere cautelare del giudice ordinario, al quale pure e' attribuita giurisdizionale in materia (e trattasi, secondo la migliore dottrina, di giurisdizione di carattere esclusivo, cui non si estende il divieto di annullamento o di sospensione degli atti amministrativi). A tale incongruenza della disciplina positiva (atteggiantesi in guisa significativamente diversa pur in presenza di situazioni sostanzialmente affini) sembra legarsi anche un profilo discriminatorio rispetto al contribuente il quale abbia avuto la possibilita' di esperire tempestivamente, prima dell'inizio del procedimento di esecuzione, l'azione ordinaria ex art. 9, secondo comma del codice di rito.