P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  gli  artt.   3   e   24   della
 Costituzione,  dell'art.  203  della  legge  fallimentare  richiamato
 nell'art. 1, legge n. 95  del  1979,  in  quanto  non  consente,  nei
 confronti   dei   soci   a  responsabilita'  illimitata  di  societa'
 assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per
 gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente
 all'inizio  della  procedura  concorsuale; dispone che gli atti siano
 inviati alla Corte costituzionale e che  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.
   Cosi' deciso il 24 novembre 1998.
                          Il presidente: Sgroi
                                                 Il relatore: De Musis
 99C0258