P. Q. M. Sospende il giudizio; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 203 della legge fallimentare richiamato nell'art. 1, legge n. 95 del 1979, in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilita' illimitata di societa' assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale; dispone che gli atti siano inviati alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso il 24 novembre 1998. Il presidente: Sgroi Il relatore: De Musis 99C0258