Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  82,  terzo  comma, del codice di procedura
 civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n.
 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art.  47  della  medesima
 legge  21  novembre  1991,  n.  374  e dell'art. 8 del regio d.-l. 27
 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di  avvocato  e
 procuratore),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, secondo
 comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di  Milano
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Mirabelli
 Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0272