per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 514  del  codice  di  procedura
 penale  sollevata,  in  riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo
 comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale
 di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
   Ordina la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale  di  Torino  in
 relazione  alle  questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
 513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e 6, comma 5,  della
 legge  7  agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice
 di procedura penale in tema di valutazione delle prove).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Neppi Modona
 Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0276