per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe; Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0276