P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
     Roma, addi' 20 ottobre 1998.
                     Il giudice di pace: Belluccio
 Avvertenza:
   L'ordinanza  n. 46, reg. ord. 1999, qui sopra pubblicata, e gia' in
 Gazzetta Ufficiale - 1 Serie speciale - n. 6 del 10 febbraio 1999, e'
 stata nuovamente riprodotta a  seguito  di  esigenze  di  rinnovo  di
 adempimenti processuali da parte del giudice a quo.
 99C0289