P. Q. M. Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, addi' 20 ottobre 1998. Il giudice di pace: Belluccio Avvertenza: L'ordinanza n. 46, reg. ord. 1999, qui sopra pubblicata, e gia' in Gazzetta Ufficiale - 1 Serie speciale - n. 6 del 10 febbraio 1999, e' stata nuovamente riprodotta a seguito di esigenze di rinnovo di adempimenti processuali da parte del giudice a quo. 99C0289