P. Q. M.
   Dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le seguenti
 questioni di legittimita' costituzionale:
     a) dell'art. 1, comma 181 della legge n. 662/1996, in riferimento
 agli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione, nella parte  in  cui
 prevede  che  "Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre
 1995, su trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione della sentenza della
 Corte  costituzionale  n.  495/1993  e  n.  240/1994,  e'  effettuato
 mediante  assegnazione  agli aventi diritto di titoli di Stato aventi
 libera circolazione ...";
     b)  dell'art.  1,  comma  181,  della  legge  n.   662/1996,   in
 riferimento  all'art.  24  della  Costituzione,  nella  parte  in cui
 prevede che "Tale  pagamento  avviene  ...,  sulla  base  di  elenchi
 riepilogativi  che  gli  enti provvederanno annualmente ad inviare al
 Ministero del tesoro";
     c)   dell'art.   1,  comma  182,  della  legge  n.  662/1996,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione  nella  parte  in   cui
 ques'ultimo  dispone  che "nella determinazione dell'importo maturato
 al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione";
     d) dell'art. 1, del  comma  183,  della  legge  n.  662/1996,  in
 riferimento  agli artt. 24 e 25 della Costituzione, in quanto prevede
 che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
 legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181  e  182  del
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziari non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto";
   Dispone che a cura della  Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti delle due Camere;
   Dispone l'immediata trasmissione degli atti del  presente  giudizio
 alla Corte costituzionale;
   Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso fino alla decisione
 della Corte, assegnando alle parti per la riassunzione il termine  di
 tre   mesi   dalla   pubblicazione   del  provvedimento  della  Corte
 costituzionale.
     Nocera lnferiore, addi' 10 marzo 1998
                            Il pretore: Viva
 99C0294