P. Q. M.
   Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale adita  voglia  in
 riferimento  al  comma 2, dell'art. 2 del decreto, del Presidente del
 Consiglio dei Ministri  16  ottobre  1998,  n.  486,  concernente  il
 "Regolamento  recante norme per le modalita' di versamento all'erario
 dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre
 1996, n. 662", il quale stabilisce che: "I versamenti  degli  importi
 derivanti  dalla  riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria
 provinciale dello Stato territorialmente competenti, con  imputazione
 al  capo  X,  capitolo  3397,  ovvero  mediante  versamento  in conto
 corrente   postale   intestato   alla   tesoreria    medesima,    con
 l'indicazione,   nella   causale   del   versamento   degli   estremi
 dell'imputazione (capo X, capitolo 3397);
   Dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato  incamerare  gli  importi
 corrispondenti  alla  riduzione  dei compensi attribuiti a dipendenti
 pubblici, che siano  componenti  di  organi  di  amministrazione,  di
 revisione  e  di  collegi  sindacali,  per  la parte riconducibile ai
 versamenti effettuati dagli enti ed aziende del servizio sanitario  e
 dagli enti locali della regione.
     Trieste-Roma, addi' 9 marzo 1999
                                L'avvocato della regione: Renato Fusco
 99C0296