P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale adita voglia in riferimento al comma 2, dell'art. 2 del decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, concernente il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", il quale stabilisce che: "I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, con l'indicazione, nella causale del versamento degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397); Dichiarare che non spetta allo Stato incamerare gli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi attribuiti a dipendenti pubblici, che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali, per la parte riconducibile ai versamenti effettuati dagli enti ed aziende del servizio sanitario e dagli enti locali della regione. Trieste-Roma, addi' 9 marzo 1999 L'avvocato della regione: Renato Fusco 99C0296