ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pilia Mario e Cartiera di Arbatax S.p.a., iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso contro una societa' in amministrazione straordinaria per la individuazione del bene oggetto di una compravendita stipulata dalla societa' e per la condanna di quest'ultima alla consegna del bene stesso, il tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992, pervenuta a questa Corte il 2 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria); che, ad avviso del tribunale rimettente, la norma denunciata, disponendo che sono estinti di ufficio i giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ed imponendo alle parti l'onere di promuovere ex novo tali giudizi dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il giudice competente in relazione non gia' a fattispecie astrattamente prederminate, ma a controversie concrete gia' insorte. Con conseguente violazione del principio garantito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione secondo cui nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; che la stessa norma, inoltre, operando riguardo ai giudizi in corso uno spostamento della competenza giurisdizionale dal giudice ordinario al giudice amministrativo condurrebbe a qualificare quest'ultimo come un giudice straordinario, tale dovendo ritenersi "il giudice non precostituito ma formato in correlazione a singoli giudizi riguardanti determinati soggetti". Sicche', secondo quanto ritenuto dal giudice a quo, dovrebbe considerarsi violato nella specie anche il principio costituzionale garantito dall'art. 102, secondo comma della Costituzione, che vieta la istituzione di giudici straordinari; che, ad avviso del rimettente la rilevanza della questione discenderebbe dalla circostanza che la norma, della cui legittimita' costituzionale dubita, imporrebbe la declaratoria di estinzione d'ufficio del giudizio pendente innanzi allo stesso; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, rilevando che l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, non e' - secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione - attributivo al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva relativamente ad ogni controversia riguardante la vendita dei beni di proprieta' delle imprese in amministrazione straordinaria, ma puramente confermativo della giurisdizione del giudice amministrativo - gia' desumibile dai principi, sia pure in base ad un percorso esegetico non del tutto agevole - rispetto a determinate controversie aventi ad oggetto situazioni di interesse legittimo; Considerato che il rimettente muove dall'assunto che l'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391, al comma 1 attribuisca al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva in tema di controversie aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e che, conseguentemente, al comma 2 - fatto specificamente oggetto di censura - disponga l'estinzione di tutti i giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, anche se relativi a situazioni di diritto soggettivo; che tale premessa interpretativa contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita', secondo la quale l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, si uniforma ai generali criteri in tema di riparto della giurisdizione, cosicche' la previsione, contenuta nel comma 2, di estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria non puo' intendersi riferita alle controversie nelle quali - come nel giudizio a quo - si verta in tema di diritti soggettivi; che alla stregua di tale interpretazione restano superati i dubbi di costituzionalita' prospettati nell'ordinanza di rimessione; che la difforme interpretazione da cui muove il rimettente e' puramente assertiva senza essere sorretta da alcuna motivazione; che, pertanto, avuto riguardo all'erroneita' del presupposto interpretativo, la questione va dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i profili sollevati. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.