Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura
civile,  sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113
della  Costituzione,  dai  Giudici  di pace di Otranto e Lecce con le
ordinanze indicate in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 9  del  codice  di  procedura
civile  e  dell'art. 21  del  regio  decreto 13 febbraio 1933, n. 215
(Nuove  norme  per  la bonifica integrale), sollevata, in riferimento
agli  artt. 3,  24,  25,  97 e 113 della Costituzione, dal giudice di
pace di Cesena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
99C0308