P. Q. M.
   Rigetta la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  17,
 legge  n.  107/1990 (parte precettiva) proposta in relazione all'art.
 25, secondo comma, della Costituzione (determinatezza  e  riserva  di
 legge), in quanto manifestamente infondata;
   Rigetta  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17,
 legge  n.  107/1990  (parte  sanzionatoria)  proposta  in   relazione
 all'art.  97, Cost., in quanto manifestamente infondata;
   Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  legge  n.
 107/1990  (parte  sanzionatoria), proposta in relazione agli artt. 3,
 primo comma, e  27,  terzo  comma,  Cost.,  nei  termini  di  cui  in
 motivazione;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente del Senato della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Genova, addi' 29 gennaio 1999
                         Il pretore: Panicucci
 99C0315