P. Q. M. Rigetta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, legge n. 107/1990 (parte precettiva) proposta in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione (determinatezza e riserva di legge), in quanto manifestamente infondata; Rigetta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, legge n. 107/1990 (parte sanzionatoria) proposta in relazione all'art. 97, Cost., in quanto manifestamente infondata; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, legge n. 107/1990 (parte sanzionatoria), proposta in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., nei termini di cui in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Genova, addi' 29 gennaio 1999 Il pretore: Panicucci 99C0315