P. Q. M.
   Visto  1'art.  310  c.p.p.,  conferma  l'impugnata  ordinanza   nei
 confronti  di D'Avanzo Giovanni che condanna al pagamento delle spese
 della procedura incidentale a lui relative. Dispone lo stralcio della
 posizione  del  predetto  appellante  e  la  formazione  di  separato
 fascicolo  contenente  gli  atti  che  specificamente lo riguardano e
 copia  di quelli comuni.  Manda alla cancelleria per gli adempimenti,
 anche ai sensi dell'art.  94/1-ter d.a. c.p.p.;
   Visto 1'art. 23 della legge n.  87  dell'11  marzo  1953,  dichiara
 rilevante,   relativamente   alle   posizioni  di  Marullo  Giovanni,
 Ambrosino Vincenzo e Piscopo Pino, e non manifestamente infondata "la
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  303/4  c.p.p.,
 nella  parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine
 complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento
 del doppio del termine di fase, allorche' si verifichi la  situazione
 descritta nel comma due di detto art. 303";
   Sospende   il  procedimento  in  corso  nei  confronti  di  Marullo
 Giovanni, Ambrosino Vincenzo e Piscopo Pino, disponendo  trasmettersi
 gli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata agli appellanti Marullo  Giovanni,  Ambrosino  Vincenzo  e
 Piscopo  Pino,  al  loro  difensore, al pubblico ministero nonche' al
 Presidente del consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Napoli, il 17 dicembre 1998
                     Il presidente est.: Guglielmo
 99C0319