P. Q. M. Visto 1'art. 310 c.p.p., conferma l'impugnata ordinanza nei confronti di D'Avanzo Giovanni che condanna al pagamento delle spese della procedura incidentale a lui relative. Dispone lo stralcio della posizione del predetto appellante e la formazione di separato fascicolo contenente gli atti che specificamente lo riguardano e copia di quelli comuni. Manda alla cancelleria per gli adempimenti, anche ai sensi dell'art. 94/1-ter d.a. c.p.p.; Visto 1'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante, relativamente alle posizioni di Marullo Giovanni, Ambrosino Vincenzo e Piscopo Pino, e non manifestamente infondata "la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta nel comma due di detto art. 303"; Sospende il procedimento in corso nei confronti di Marullo Giovanni, Ambrosino Vincenzo e Piscopo Pino, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli appellanti Marullo Giovanni, Ambrosino Vincenzo e Piscopo Pino, al loro difensore, al pubblico ministero nonche' al Presidente del consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, il 17 dicembre 1998 Il presidente est.: Guglielmo 99C0319