P. Q. M.
   Letti  ed  applicati  gli articoli 134 della Costituzione, 1, della
 legge costituzionale 9 febbraio 1948,  n. 1 e 23 e segg. della  legge
 ordinaria 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenutane  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza, solleva
 d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale  del  principio
 giurisprudenziale  enunciato dalle sezioni unite della Cassazione con
 la sentenza n. 9493/1998, nonche' delle norme di rito connesse a tale
 precedente di legittimita' ed, in particolare, degli artt.  7  c.p.c.
 nella  parte  in  cui  non prevede, ovvero esclude, la competenza del
 giudice di pace a conoscere in materia dei contributi  consortili  di
 bonifica,     e    9,    secondo    comma,    c.p.c.    relativamente
 all'interpretazione estensiva data dalla Corte suprema di  Cassazione
 all'espressione  "imposte  e  tasse",  facendovi  cosi' ricomprendere
 anche i contributi di bonifica, che si  dubita  contrastino  con  gli
 indicati parametri della Costituzione;
   Sospende  la  presente  fase  di  giudizio  e si riserva ogni altra
 pronunzia in rito, in merito ed in ordine alle spese;
   Dispone la immediata trasmissione degli atti del procedimento  alla
 Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata ai procuratori delle parti in causa, nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e sia, altresi', comunicata ai  Presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Cosi' deciso in Maglie, addi' 20 gennaio 1999
                      Il giudice di pace: Nachira
 99C0321