P. Q. M. Letti ed applicati gli articoli 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del principio giurisprudenziale enunciato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 9493/1998, nonche' delle norme di rito connesse a tale precedente di legittimita' ed, in particolare, degli artt. 7 c.p.c. nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace a conoscere in materia dei contributi consortili di bonifica, e 9, secondo comma, c.p.c. relativamente all'interpretazione estensiva data dalla Corte suprema di Cassazione all'espressione "imposte e tasse", facendovi cosi' ricomprendere anche i contributi di bonifica, che si dubita contrastino con gli indicati parametri della Costituzione; Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronunzia in rito, in merito ed in ordine alle spese; Dispone la immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresi', comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Maglie, addi' 20 gennaio 1999 Il giudice di pace: Nachira 99C0321