P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392 comma 1, lett. c) c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Genova, addi' 16 novembre 1998 Il giudice: Ivaldi 99C0324