P. Q. M.
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 392 comma 1, lett. c) c.p.p.  per  contrasto
 con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere.
     Genova, addi' 16 novembre 1998
                           Il giudice: Ivaldi
 99C0324