P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 470/1993) per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione; Dispone, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, in relazione al disposto di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 maggio 1998. Il presidente: Pezzana Il consigliere est.: Luce 99C0325