P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte,  del
 d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art.  6 del
 d.lgs. n. 470/1993) per  contrasto  con  gli  artt.  76  e  77  della
 Costituzione;
   Dispone,  pertanto,  l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina, in relazione al disposto di cui all'art. 23 della legge  11
 marzo  1953,  n.  87,  che,  a  cura  della  segreteria,  la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e che la stessa venga comunicata ai presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 maggio 1998.
                         Il presidente: Pezzana
                                             Il consigliere est.: Luce
 99C0325