Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  13 del regio d.-l. 14 aprile
 1939, n. 636 (Modificazioni delle  disposizioni  sulle  assicurazioni
 obbligatorie  per  l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e
 per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione
 per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la  nuzialita'
 e  la natalita'), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio
 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma,  della  legge  1
 dicembre  1970  n.  898  (Disciplina  dei  casi  di  scioglimento del
 matrimonio), come  modificato  dalla  legge  6  marzo  1987,  n.  74,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
 pretore di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0343