P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis,  legge  26
 luglio  1975,  n. 354, come modificato dalla legge n. 165/1990, nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  il  beneficio   della   detenzione
 domiciliare  possa  essere  concesso ai condannati per i reati di cui
 all'art. 4-bis, l.o.p. nei casi in cui  tale  ultima  norma  consente
 l'accesso  ai  permessi  premio  e alle altre misure alternative alla
 detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale,  previe  le  notifiche  e  comunicazioni  prescritte,
 sospendendo il procedimento in corso.
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata al condannato, al suo difensore di fiducia, al procuratore
 generale  presso  la  Corte  d'appello di Venezia e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Venezia, addi' 4 dicembre 1998.
                      Il presidente est.: Pavarin
 99C0367