P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge n. 165/1990, nella parte in cui non prevede che il beneficio della detenzione domiciliare possa essere concesso ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis, l.o.p. nei casi in cui tale ultima norma consente l'accesso ai permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe le notifiche e comunicazioni prescritte, sospendendo il procedimento in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al condannato, al suo difensore di fiducia, al procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 4 dicembre 1998. Il presidente est.: Pavarin 99C0367