ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 669-octies  del
 codice  di  procedura  civile, in relazione al disposto dell'art.  22
 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990  (Assicurazione  obbligatoria
 della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
 a  motore  e  dei  natanti), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
 1998 dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento
 civile vertente  tra  Lavoriero  Daniela  ed  altri  e  Kerer  Alois,
 iscritta  al  n.  340  del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  20,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 gennaio 1999 il giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale  di  Bolzano,  con
 ordinanza  emessa  l'11 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  24  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  669-octies del codice di procedura civile,
 in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24  dicembre  1969,
 n.  990  (Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti),
 nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per
 l'inizio  del  giudizio  di  merito,  a  seguito  di misura cautelare
 concessa ante causam anche nell'ipotesi in  cui  l'instaurazione  del
 giudizio di merito debba essere preceduta, a pena di improcedibilita'
 della  domanda,  dal decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi
 dell'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969;
     che nella fattispecie, come precisa il rimettente, il giudizio di
 merito conseguente alla concessione  di  un  provvedimento  cautelare
 ante  causam  e'  stato instaurato nel rispetto del termine stabilito
 dall'art. 669-octies cod. proc. civ.,  ma  prima  del  decorso  dello
 spatium  deliberandi  di sessanta giorni dall'invio all'assicurazione
 della lettera raccomandata  con  la  richiesta  di  risarcimento  del
 danno, imposto dall'indicato art. 22;
     che  il  rimettente  si  duole  del  mancato  coordinamento delle
 menzionate disposizioni che prescrivono  rispettivamente  il  termine
 perentorio  di  trenta  giorni  per  l'instaurazione  del giudizio di
 merito e il termine dilatorio di sessanta giorni, prima  del  decorso
 del quale la domanda di risarcimento del danno e' improponibile;
     che,  ad  avviso  del  rimettente,  non  vi sarebbe altro modo di
 osservare entrambi i termini imposti dalle citate norme che quello di
 richiedere il provvedimento cautelare ante  causam  solo  quando  sia
 stata  inviata  all'assicuratore  la  lettera raccomandata e sia gia'
 decorso un periodo di tempo tale che  la  scadenza  del  termine  per
 l'inizio  del  giudizio  di  merito  sia successiva alla scadenza del
 termine dilatorio;
     che cio' tuttavia, come sostiene il rimettente, confligge con  la
 natura  stessa  dell'azione  cautelare,  posta a tutela di chi, nelle
 more del giudizio, puo' subire un danno irreparabile;
     che, inoltre, se il giudizio di  merito  non  e'  instaurato  nel
 termine  prescritto,  la  misura  cautelare  perde efficacia, a norma
 dell'art. 669-novies cod. proc. civ;
     che, a  parere  del  rimettente,  il  sistema  dell'assicurazione
 obbligatoria  puo'  rivelarsi di pregiudizio al danneggiato, il quale
 e' costretto a ritardare la  richiesta  di  una  misura  cautelare  a
 garanzia   del   credito   risarcitorio,   ovvero,   qualora   agisca
 tempestivamente  nei  confronti  del   responsabile,   puo'   vedersi
 paralizzare  la  domanda di merito per non aver posto l'assicurazione
 in condizione di trattare;
     che la descritta  situazione  configura  quindi,  ad  avviso  del
 rimettente, una palese lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o  comunque  per
 l'infondatezza della questione.
   Considerato   che   le  censure  del  rimettente  investono  l'art.
 669-octies del codice di procedura civile, che prescrive  il  termine
 perentorio  di  trenta  giorni  per  l'instaurazione  del giudizio di
 merito a seguito della concessione di un provvedimento cautelare ante
 causam;
     che, come risulta dall'ordinanza di  rimessione,  il  giudizio  a
 quo,  benche'  promosso nel rispetto del detto termine perentorio, e'
 stato tuttavia instaurato prima del decorso  del  termine  dilatorio,
 prescritto  a  pena  di  improponibilita'  della domanda dall'art. 22
 della legge n. 990 del 1969;
     che il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
 abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento  a  mezzo  di  lettera
 raccomandata  costituisce  un  presupposto processuale, il quale deve
 sussistere al momento della instaurazione  del  giudizio  ed  il  cui
 difetto  e'  rilevabile anche d'ufficio, oltre che su eccezione della
 parte  interessata,  come  si  e'  verificato   nella   specie,   con
 conseguente declaratoria di improponibilita' della domanda;
     che  appare  quindi  di  tutta evidenza come nella fattispecie il
 rimettente  non  possa  adottare  altro  provvedimento  se   non   la
 declaratoria  di  improponibilita'  della domanda a causa del mancato
 decorso, all'atto della instaurazione del giudizio  pendente  dinanzi
 ad  esso  rimettente,  dell'indicato  termine  dilatorio  di sessanta
 giorni;
     che  pertanto  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  669-octies cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede il
 termine  perentorio  di  trenta  giorni  per l'inizio del giudizio di
 merito a seguito di  misura  cautelare  concessa  ante  causam  anche
 nell'ipotesi  in  cui  l'instaurazione  del  giudizio di merito debba
 essere preceduta dal decorso del termine di sessanta giorni ai  sensi
 dell'art.   22  della  citata  legge  n.  990  del  1969  a  pena  di
 improcedibilita' della domanda", e' priva di rilevanza nel giudizio a
 quo il quale e' stato promosso  quando  la  domanda  non  era  ancora
 proponibile;
     che  nella  descritta  situazione  processuale anche un eventuale
 intervento di questa Corte nel senso  auspicato  dal  rimettente  non
 avrebbe  alcun  effetto, poiche' comunque non potrebbe essere rimossa
 la causa di improponibilita' della  domanda,  gia'  irrimediabilmente
 verificatasi;
     che,  infatti,  seppure  il  termine per l'inizio del giudizio di
 merito decorresse  dal  momento  in  cui  la  domanda  giudiziale  e'
 divenuta   procedibile,   come   e'   previsto  per  le  controversie
 individuali  di  lavoro  dal  testo  novellato  del   medesimo   art.
 669-octies cod. proc.  civ., cio' non varrebbe a sanare il difetto di
 proponibilita'  della domanda, in quanto il giudizio ad essa relativo
 e' stato instaurato anteriormente al decorso del termine dilatorio di
 sessanta giorni;
     che, in definitiva, la questione deve dichiararsi  manifestamente
 inammissibile,  essendo  l'esito  del giudizio a quo indipendente dal
 giudizio di costituzionalita'.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale.