ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 669-octies del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lavoriero Daniela ed altri e Kerer Alois, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa l'11 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-octies del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, a seguito di misura cautelare concessa ante causam anche nell'ipotesi in cui l'instaurazione del giudizio di merito debba essere preceduta, a pena di improcedibilita' della domanda, dal decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969; che nella fattispecie, come precisa il rimettente, il giudizio di merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare ante causam e' stato instaurato nel rispetto del termine stabilito dall'art. 669-octies cod. proc. civ., ma prima del decorso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dall'invio all'assicurazione della lettera raccomandata con la richiesta di risarcimento del danno, imposto dall'indicato art. 22; che il rimettente si duole del mancato coordinamento delle menzionate disposizioni che prescrivono rispettivamente il termine perentorio di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e il termine dilatorio di sessanta giorni, prima del decorso del quale la domanda di risarcimento del danno e' improponibile; che, ad avviso del rimettente, non vi sarebbe altro modo di osservare entrambi i termini imposti dalle citate norme che quello di richiedere il provvedimento cautelare ante causam solo quando sia stata inviata all'assicuratore la lettera raccomandata e sia gia' decorso un periodo di tempo tale che la scadenza del termine per l'inizio del giudizio di merito sia successiva alla scadenza del termine dilatorio; che cio' tuttavia, come sostiene il rimettente, confligge con la natura stessa dell'azione cautelare, posta a tutela di chi, nelle more del giudizio, puo' subire un danno irreparabile; che, inoltre, se il giudizio di merito non e' instaurato nel termine prescritto, la misura cautelare perde efficacia, a norma dell'art. 669-novies cod. proc. civ; che, a parere del rimettente, il sistema dell'assicurazione obbligatoria puo' rivelarsi di pregiudizio al danneggiato, il quale e' costretto a ritardare la richiesta di una misura cautelare a garanzia del credito risarcitorio, ovvero, qualora agisca tempestivamente nei confronti del responsabile, puo' vedersi paralizzare la domanda di merito per non aver posto l'assicurazione in condizione di trattare; che la descritta situazione configura quindi, ad avviso del rimettente, una palese lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o comunque per l'infondatezza della questione. Considerato che le censure del rimettente investono l'art. 669-octies del codice di procedura civile, che prescrive il termine perentorio di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito a seguito della concessione di un provvedimento cautelare ante causam; che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudizio a quo, benche' promosso nel rispetto del detto termine perentorio, e' stato tuttavia instaurato prima del decorso del termine dilatorio, prescritto a pena di improponibilita' della domanda dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969; che il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata costituisce un presupposto processuale, il quale deve sussistere al momento della instaurazione del giudizio ed il cui difetto e' rilevabile anche d'ufficio, oltre che su eccezione della parte interessata, come si e' verificato nella specie, con conseguente declaratoria di improponibilita' della domanda; che appare quindi di tutta evidenza come nella fattispecie il rimettente non possa adottare altro provvedimento se non la declaratoria di improponibilita' della domanda a causa del mancato decorso, all'atto della instaurazione del giudizio pendente dinanzi ad esso rimettente, dell'indicato termine dilatorio di sessanta giorni; che pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-octies cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito a seguito di misura cautelare concessa ante causam anche nell'ipotesi in cui l'instaurazione del giudizio di merito debba essere preceduta dal decorso del termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969 a pena di improcedibilita' della domanda", e' priva di rilevanza nel giudizio a quo il quale e' stato promosso quando la domanda non era ancora proponibile; che nella descritta situazione processuale anche un eventuale intervento di questa Corte nel senso auspicato dal rimettente non avrebbe alcun effetto, poiche' comunque non potrebbe essere rimossa la causa di improponibilita' della domanda, gia' irrimediabilmente verificatasi; che, infatti, seppure il termine per l'inizio del giudizio di merito decorresse dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile, come e' previsto per le controversie individuali di lavoro dal testo novellato del medesimo art. 669-octies cod. proc. civ., cio' non varrebbe a sanare il difetto di proponibilita' della domanda, in quanto il giudizio ad essa relativo e' stato instaurato anteriormente al decorso del termine dilatorio di sessanta giorni; che, in definitiva, la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile, essendo l'esito del giudizio a quo indipendente dal giudizio di costituzionalita'. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.