Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     a)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, commi da 226 a 231, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della
 finanza  pubblica),  sollevata,  in  riferimento agli articoli 3 e 38
 della Costituzione, dal pretore di Brescia con le ordinanze (r.o. nn.
 406, 407 e 657 del 1998) indicate in epigrafe;
     b)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto
 legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 sanzioni    per    violazione   di   obblighi   contributivi   e   di
 regolarizzazione  di  posizioni  previdenziali),  non  convertito  in
 legge,  come  "recepito"  dall'art.  1,  commi  da  226  a 231, della
 predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662,  sollevata,  in  riferimento
 agli  articoli  3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Brescia con
 l'ordinanza (r.o. n. 507 del 1998) indicata in epigrafe;
     c)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 230, della predetta
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art.  3
 della  Costituzione,  dal  pretore di Milano con l'ordinanza (r.o. n.
 889 del 1998) indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0417