Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Brescia con le ordinanze (r.o. nn. 406, 407 e 657 del 1998) indicate in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 6, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali), non convertito in legge, come "recepito" dall'art. 1, commi da 226 a 231, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza (r.o. n. 507 del 1998) indicata in epigrafe; c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 230, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza (r.o. n. 889 del 1998) indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0417