LA CORTE D'APPELLO Dovendo decidere sulla controversia civile afferente alla quantificazione del giusto indennizzo dovuto dal comune di Lestizza (Udine) alla sig. Maria Liliana Fabris Palma in relazione all'espropriazione per pubblica utilita' d'un terreno sito in C.C. di Lestizza ed identificato dalla part. 8771, f. 43, n. 4, rilevato che tale immobile, ad esito dell'espletata consulenza, appare avere natura d'area fabbricabile, che dunque risulta applicabile nella specie la norma ex art. 16, comma 1, decreto-legge n. 504/1992, la quale ragguaglia l'indennita' da corrispondere in caso d'esproprio al valore dell'area fabbricabile esposto nell'ultima denuncia ai fini I.C.I.; che la Fabris ebbe modo di effettuare denuncia a fini I.C.I dell'immobile oggetto d'esproprio, poiche' il comune ebbe ad occuparlo solo nel luglio 1993, e lo qualifico' come agricolo, liquidando su tale base l'imposta sulla scorta del reddito dominicale, siccome risulta dal supplemento di consulenza esperita; che applicando la norma in questione l'indennita' risulterebbe ammontare a L. 12 milioni, contro un importo, altrimenti stimato dal consulente in L. 164 milioni, ex art. 5-bis, legge n. 359/1992; che si profila un fondato dubbio di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 16, comma 1 decreto-legge n. 504/1992 in relazione alle disposizioni ex artt. 42 e 53 della Costituzione, rilevante ai fini della soluzione della controversia pendente avanti questa Corte, posta la natura dell'area oggetto d'esproprio e la sproporzione nella quantificazione dell'indennita'; che il dubbio di legittimita' costituzionale non s'appalesa manifestamente infondato, posto che l'indennita' d'esproprio, istituto teso a ristorare il privato della perdita d'un bene proprio per finalita' di pubblico interesse, viene collegato a dichiarazione di valore resa a fini tributari; che, quindi, non solo un'eventuale dichiarazione inesatta, resa a fini d'evasione d'imposta, risulterebbe punita con la riduzione di una indennita' del tutto esulante dall'ambito tributario ed avente finalita' di ristoro del bene perduto per beneficiare la collettivita', ma soprattutto, come risulta evidente nel caso di specie (in quanto ancora in corso di causa il comune di Lestizza sostiene che il fondo espropriato aveva esclusivamente vocazione agricola per i 14/15) risulterebbe punito il mero errore di valutazione nel rendere la dichiarazione fiscale; che, nella specie solo l'espletamento d'apposita consulenza ha permesso di chiarire la vocazione edificatoria dell'area espropriata, sicche' la denuncia, a fini I.C.I., del terreno come agricolo, effettuate dalla Fabris Palma s'appalesa frutto della situazione urbanistica confusa ed ambigua circa la destinazione del fondo; che, quindi, nella specie, l'applicazione della norma ex art. 16, decreto legislativo n. 504/1992 porterebbe, irrazionalmente, a punire per giunta in un settore completamente distinto da quello tributario, un mero errore di valutazione presente in denuncia a fini fiscali;