P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara
 rilevante  e  non   manifestamente   infondata   "la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in
 relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,  nella  parte  in
 cui  non  e'  prevista  la  perdita  di  efficacia dell'ordinanza che
 dispone la misura coercitiva in caso di non  immediato  avviso  della
 presentazione  della  richiesta  di riesame all'autorita' giudiziaria
 procedente";
   Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi  gli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata all'appellante, ai suoi difensori, al  pubblico  ministero
 nonche'  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Napoli, addi' 15 dicembre 1998
                     Il presidente est.: Guglielmo
                                          I giudici: Lopiano - Daniele
 99C0496