ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998
dal  giudice  di  pace di Milano nel procedimento civile vertente tra
Marcucci  Paolo  e  la  R.A.S  S.p.a., iscritta al n. 28 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- prima serie speciale - n. 5 dell'anno 1999;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Ritenuto che il giudice di pace di Milano, nel corso di una causa
civile  avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta
da  Marcucci  Paolo  nei confronti della R.A.S. S.p.a., ha sollevato,
con  ordinanza  emessa  il 26 ottobre 1998, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 141   del   codice   di  procedura  civile
(Notificazione presso il domiciliatario), in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione;

        che  nel giudizio a quo il debitore ingiunto aveva tentato di
notificare al difensore domiciliatario della R.A.S. S.p.a. un atto di
opposizione   ai   sensi   dell'art. 645   cod.  proc.  civ.,  ma  la
notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. presso
il  domicilio  eletto  nel  ricorso per ingiunzione, non era andata a
buon fine perche' l'Ufficiale giudiziario aveva trovato chiusi sia lo
studio  del  difensore  che  la portineria dello stabile, e non aveva
proceduto ad ulteriori adempimenti;
        che il debitore aveva eseguito una nuova notificazione presso
il   domicilio  eletto  in  ricorso,  questa  volta  a  valere  quale
opposizione  tardiva  ai  sensi  dell'art. 650 cod. proc. civ., e nel
giudizio    cosi'    instauratosi   la   convenuta   aveva   eccepito
pregiudizialmente la tardivita' dell'opposizione;
        che  il giudice di pace di Milano, dopo aver ritenuto che "la
mancata notificazione nei termini non e' imputabile al debitore, ma a
forza    maggiore",    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 141 cod. proc. civ. "nella parte in cui non
prevede  che  in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di
cui all'art. 140 cod. proc. civ.";
        che  ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  questione  risulta
rilevante nel giudizio in corso, dal momento che dalla stessa dipende
la  decisione  della questione pregiudiziale relativa alla tardivita'
della  notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo per cui e'
causa fra le parti;

    Considerato  che  secondo  l'art. 23  della  legge 11 marzo 1953,
n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento della Corte
costituzionale)  le  ordinanze  che costituiscono l'atto introduttivo
delle  questioni  incidentali  di  legittimita' costituzionale devono
indicare  esattamente  le  disposizioni  della  Costituzione  che  si
assumono violate e i termini ed i motivi di tale violazione;

        che  il  giudice  a  quo  pur avendo indicato nel dispositivo
dell'ordinanza,  quali  parametri  di  illegittimita'  costituzionale
della norma impugnata, gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha omesso
qualsiasi motivazione in ordine agli stessi, ed in particolare non ha
specificato  alcun  tertium  comparationis  in  ordine  alla asserita
violazione  del  principio  di  eguaglianza  di  cui all'art. 3 della
Costituzione, ne' ha indicato per quale ragione l'art. 141 del codice
di  procedura  civile  violerebbe  il  diritto  di difesa delle parti
tutelato dall'art. 24 della Costituzione;
        che,  come  questa  Corte  ha  piu'  volte  ribadito (cfr. ex
plurimis  la sentenza n. 384 del 1999 e l'ordinanza n. 317 del 1999),
in  mancanza  di  tali  indicazioni  la  questione  sollevata risulta
inammissibile,  dal  momento  che  i  requisiti richiesti dalla legge
devono risultare dall'ordinanza;
        che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile;

    Visti  gli  artt. 26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.