P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui, pur spostando la giurisdizione su talune materie dal giudice ordinario al giudice amministrativo, in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti sui quali e' oggi legittimato a decidere con particolare riferimento agli istituti di cui al Titolo I del Libro IV c.p.c.; Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 marzo 1999. Il presidente: Castiglione Il consigliere estensore: Ferlisi 99C0532