P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e
 97 della Costituzione, la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    33  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui,
 pur  spostando  la  giurisdizione  su  talune  materie  dal   giudice
 ordinario al giudice amministrativo, in via esclusiva, non consente a
 quest'ultimo  di  utilizzare  tutti  i mezzi processuali previsti dal
 codice di rito per la tutela sommaria dei diritti sui quali  e'  oggi
 legittimato  a  decidere con particolare riferimento agli istituti di
 cui al Titolo I del Libro IV c.p.c.;
   Ordina la sospensione del presente giudizio e la  rimessione  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale, nonche' la notifica della presente
 ordinanza alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento.
     Cosi'  deciso  in  Palermo, nella Camera di consiglio del 9 marzo
 1999.
                       Il presidente: Castiglione
                                     Il consigliere estensore: Ferlisi
 99C0532