P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, di ufficio, questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 71 (commi 1, 3, 5) e 74 (commi primo e secondo), della legge n. 184/1983, in relazione agli artt. 264, comma 2 c.c.; 295 c.p.c.; 1 e 8 della legge n. 184/1983; 567 c.p.; 38, comma primo, d.a.c.c. in relazione all'art. 269 c.c. e 737 c.p.c., nei sensi indicati nella motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e con tutti gli altri articoli della Costituzione violati dalla disciplina censurata; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al p.m. in sede nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. L'Aquila, addi' 7 aprile 1999 Il presidente estensore: Manera 99C0582