P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 25, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento Verona, addi' 9 marzo 1999 Il presidente: Abate Il giudice estensore: D'Ascola 99C0589