P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 25, legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, secondo comma, 30 ottobre
 1933, n. 1611, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento
     Verona, addi' 9 marzo 1999
                         Il presidente: Abate
                                        Il giudice estensore: D'Ascola
 99C0589