ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del d.-l.
16 giugno   1998,   n. 186  (Disposizioni  urgenti  per  l'erogazione
gratuita  di  medicinali  antitumorali  in  corso  di sperimentazione
clinica,  in  attuazione  della  sentenza  della Corte costituzionale
n. 185  del  26 maggio  1998),  convertito,  con modificazioni, nella
legge  30 luglio  1998,  n. 257, e dell'allegato n. 1 ivi richiamato,
promossi  con due ordinanze emesse il 28 novembre 1998 dal pretore di
Rieti  nel  procedimento civile tra Provaroni Lucia e l'ASL di Rieti,
iscritta  al  n. 171 del registro ordinanze 1999, e il 16 aprile 1999
dal  pretore di Savona nel procedimento civile tra Guastavino Delia e
altro  e  l'ASL  n. 2  di  Savona,  iscritta  al  n. 453 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- prima serie speciale - n. 37 dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.

                          Ritenuto in fatto


    1.  - Con due ordinanze di analogo contenuto, il pretore di Rieti
e  il  pretore  di  Savona  -  dovendosi  entrambi pronunciare in via
d'urgenza  sulla  domanda,  proposta da soggetti affetti da patologie
tumorali,  volta  a  ottenere  gratuitamente  dall'azienda  sanitaria
locale  i  medicinali  che compongono il "multitrattamento Di Bella",
fra cui specificamente l'octreotide - hanno sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  32  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 1   del   d.-l.   16 giugno  1998,  n. 186
(Disposizioni   urgenti   per  l'erogazione  gratuita  di  medicinali
antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della
sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 185  del  26 maggio 1998),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 30 luglio 1998, n. 257,
nella  parte in cui non prevede che i pazienti oncologici in stato di
indigenza  possano  usufruire di tale "multitrattamento" anche per la
cura  di  patologie  tumorali  non  elencate nell'allegato 1 di detto
decreto-legge,  quando  non  vi  sia  alternativa terapeutica e venga
accertata la stabilizzazione della malattia.
    Visto   che  la  sperimentazione  del  "multitrattamento"  si  e'
conclusa  con  esito  negativo, i farmaci che ne sono a base non sono
stati  inclusi  fra  quelli  somministrabili  a  carico  del servizio
sanitario  nazionale  (ai  sensi  del  d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito  nella  legge  23 dicembre  1996, n. 648); tuttavia, in un
numero    ridotto   di   casi,   proseguono   i   due   Pretori,   il
"multitrattamento"  ha dato qualche risultato positivo, si' che per i
"pazienti  stabili"  il  Ministero  della  sanita'  ha  consentito la
prosecuzione della somministrazione gratuita dei farmaci.
    Ora,  i  rimettenti  affermano che la Corte costituzionale, nella
sentenza  n. 185  del  1998,  non  si  e'  preoccupata  tanto  di far
dipendere  la  gratuita'  delle  cure dall'inclusione della patologia
tumorale  nell'elenco di quelle oggetto di sperimentazione, quanto di
affermare   il   principio  secondo  cui  l'intervento  del  servizio
sanitario   nazionale   si   giustifica,  per  i  pazienti  privi  di
disponibilita'  economiche,  se  manca  l'alternativa terapeutica. Di
qui,  il  dubbio  di legittimita' costituzionale, in riferimento agli
artt. 3  e  32 della Costituzione, sulla mancata ammissione alle cure
gratuite  dei  pazienti  in  stato  di  indigenza,  per  i  quali sia
accertata  la  stabilizzazione  di  patologie  tumorali  non comprese
nell'allegato 1 del decreto-legge.

    2.  -  E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel
senso della infondatezza.
    Dopo  aver ricordato le fasi essenziali della sperimentazione dei
farmaci   e   l'attuazione   data  alla  sentenza  n. 185  del  1998,
l'Avvocatura   osserva   che   il  decreto-legge  denunciato  assolve
l'obbligo,  imposto  al  legislatore  dalla  Corte,  di individuare i
soggetti  cui  assicurare la somministrazione gratuita dei farmaci in
esame:  nella  specie  i  pazienti  affetti da patologie comprese fra
quelle  sottoposte  alla  sperimentazione  (allora)  in corso. Non vi
sarebbe quindi disparita' di trattamento a danno dei pazienti che non
potevano   essere  ammessi  agli  "studi  osservazionali":  essi  non
usufruivano, infatti, del "multitrattamento Di Bella" nel corso della
sperimentazione,  onde  non  e' logico che possano avvalersene oggi -
secondo la difesa del Governo - dopo la conclusione negativa di essa.

                       Considerato in diritto


    1.  -  Il  dubbio  di legittimita' costituzionale mosso dalle due
ordinanze  -  che  avendo identico oggetto debbono essere esaminate e
decise  con  unica  sentenza  -  investe l'art. 1 del d.-l. 16 giugno
1998,  n. 186  (Disposizioni  urgenti  per  l'erogazione  gratuita di
medicinali  antitumorali  in  corso  di  sperimentazione  clinica, in
attuazione  della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 185 del
26 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
1998, n. 257, nella parte in cui esclude che i pazienti oncologici in
stato  di indigenza possano usufruire del "multitrattamento Di Bella"
per  la  cura  di  patologie  non  elencate  nell'allegato 1 di detto
decreto-legge,  quando  non  vi  sia  alternativa  terapeutica  e sia
accertata la stabilizzazione della malattia.
    I  rimettenti  chiedono  dunque  a  questa  Corte  una  pronuncia
additiva   per  assicurare  l'erogazione  gratuita  dei  farmaci  del
"multitrattamento"  a  pazienti affetti da patologie tumorali diverse
da  quelle  menzionate  nell'allegato n. 1 del d.-l. n. 186 del 1998;
elenco,   quest'ultimo,   che   riproduce   le   patologie  prese  in
considerazione  nella  sperimentazione  clinica  conclusasi  nel 1998
senza  riscontri  positivi,  per  cui  non sono iniziati gli studi di
"fase   III"   (v. i  due  comunicati  del  Ministero  della  sanita'
pubblicati  in Gazzetta ufficiale il 5 agosto e il 25 novembre 1998).
I   Pretori  insistono  sullo  stato  di  indigenza  dei  ricorrenti,
ritenendo  che  su  tale  profilo  abbia  fatto leva questa Corte per
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  del  d.-l.  17 febbraio
1998,  n. 23,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 8 aprile
1998,  n. 94. E siccome il Ministro della sanita' - con ordinanza del
20 novembre   1998,   emanata  ai  sensi  dell'art. 117  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 112  -  ha  ammesso,  per i pazienti
"stabili",  la  prosecuzione del "multitrattamento Di Bella" a carico
del  servizio  sanitario  nazionale,  i  rimettenti  chiedono che sia
dichiarato  incostituzionale  il  d.-l.  n. 186 del 1998 (che ha dato
esecuzione   alla   citata   sentenza   della  Corte),  limitatamente
all'art. 1  e all'allegato n.1, ove si elencano le patologie tumorali
per le quali e' ammessa l'erogazione gratuita dei farmaci in esame.

    2. - La questione non e' fondata.
    Il  d.-l.  n. 186  del 1998 riprende, in particolare all'allegato
n. 1,  i  protocolli  di sperimentazione del 1998; e all'elenco delle
patologie cosi' determinate fa riferimento l'art. 1 del decreto-legge
per   individuare   i   nuovi   pazienti   da  ammettere  agli  studi
osservazionali,  secondo  un  meccanismo  razionale e coerente con le
indicazioni fornite da questa Corte con la sentenza n. 185 del 1998.
    Su questo punto e' bene soffermarsi.
    Quando  si  organizzo'  la  speciale sperimentazione, oggetto del
d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, furono selezionate alcune fondamentali
patologie  tumorali  per  verificare, su un'ampia classe di soggetti,
l'efficacia   del   "multitrattamento   Di   Bella"   (specie  quella
dell'octreotide)  e furono elaborati i protocolli di sperimentazione,
approvati dalla Commissione oncologica nazionale.
    Con disposizione singolare, e in deroga alle procedure ordinarie,
veniva   prevista   una   sperimentazione   clinica   semplificata  e
accelerata,  consentendosi  -  sino  al  suo  termine - l'impiego del
"multitrattamento"  per  le  patologie  tumorali di cui ai protocolli
menzionati.  Cosi'  disponendo, il d.-l. n. 23 finiva col determinare
una  discriminazione  a  carico  dei  soggetti  affetti  dalle stesse
patologie,  ma non ammessi alla sperimentazione, sui quali ricadevano
le spese per i farmaci previsti per la "terapia Di Bella": disparita'
che  la  Corte  riteneva illegittima anche in ragione di aspettative,
meritevoli di tutela, scaturite dall'avvio della sperimentazione.

    3.  - L'erogazione gratuita dei farmaci, a seguito della sentenza
n. 185,  si  estendeva,  dunque,  soltanto  ai  pazienti  affetti  da
patologie    tumorali    comprese    fra   quelle   sottoposte   alla
sperimentazione.  In altri casi non sarebbe stato ragionevole imporre
allo  Stato  l'obbligo  di fornire gratuitamente prestazioni mediche,
anche solo ipoteticamente efficaci, non potendo ricadere sul servizio
sanitario  nazionale  - rilevava la Corte - "le conseguenze di libere
scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito".
    E'  evidente  che  la  sentenza n. 185 non mirava ad allargare il
numero  delle patologie individuate dalla Commissione oncologica, ne'
a  legittimare  tale  ampliamento  a  opera  di  eventuali interventi
giudiziari  successivi,  tali  da  produrre  effetti  invasivi  delle
competenze  riservate  agli organi tecnico-scientifici della sanita':
organi  di cui va ribadito il ruolo essenziale, come gia' si e' fatto
nella  sentenza  n. 185 del 1998, in cui si ricorda come questa Corte
non  possa  sostituire  il  proprio  giudizio  alle  valutazioni che,
secondo   legge,   devono   essere  assunte  nelle  competenti  sedi,
consapevole  com'essa  e'  delle attribuzioni e delle responsabilita'
che a detti organi competono.
    La questione risulta quindi infondata.