P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 legge 1981, n. 27, 1 e 2 legge 1984, n. 425, nella parte in cui non comprendono anche i vice pretori onorari tra i beneficiari dell'indennita' di funzione giudiziaria, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo della Costituzione; Sospende il processo; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Riserva la motivazione nel termine di trenta giorni; Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento) e per la suddetta trasmissione degli atti dopo il deposito della motivazione. Venezia, addi' 17 dicembre 1998. Il presidente: Campanato Il giudice relatore: Corder 99C0600