P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 3 legge 1981, n. 27, 1 e 2
 legge 1984, n. 425, nella parte in cui non comprendono anche  i  vice
 pretori   onorari  tra  i  beneficiari  dell'indennita'  di  funzione
 giudiziaria, in relazione agli artt. 3,  comma  primo,  e  97,  comma
 primo della Costituzione;
   Sospende il processo;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Riserva la motivazione nel termine di trenta giorni;
   Manda   alla   cancelleria   per   le  prescritte  comunicazioni  e
 notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
 ai  Presidenti  delle  due  Camere  del Parlamento) e per la suddetta
 trasmissione degli atti dopo il deposito della motivazione.
     Venezia, addi' 17 dicembre 1998.
                        Il presidente: Campanato
                                           Il giudice relatore: Corder
 99C0600