ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 49 del
 decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
 sui consumi e relative sanzioni amministrative  e  penali),  promosso
 con  ordinanza  emessa il 3 febbraio 1998 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Bolzano, iscritta al  n.  298  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 18 - prima serie speciale - dell'anno 1998.
   Udito nella camera di consiglio del  27  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto  che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso il
 Tribunale di Bolzano, in sede di udienza preliminare nel procedimento
 a carico di una persona imputata del reato di cui agli artt. 40 e  49
 del  decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
 disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
 sui  consumi  e  relative sanzioni amministrative e penali), per aver
 trasportato sulla propria autovettura 115 litri di olio da gas  senza
 la  specifica  documentazione  prevista  in  relazione  all'accisa  e
 comunque con modalita' atipiche ai  sensi  dell'art.  11  del  citato
 decreto   legislativo,   prima   di  pronunciarsi  sulla  istanza  di
 patteggiamento avanzata dall'imputato, ha sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  27  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre  1995,
 n. 504, nella parte in cui punisce il trasporto di oli minerali senza
 la  specifica  documentazione  con  la  stessa  pena  prevista per la
 sottrazione   del   prodotto   all'accertamento   e   al    pagamento
 dell'imposta,  e cioe' con la pena minima di sei mesi di reclusione e
 di quindici milioni di multa stabilita dall'art.    40  dello  stesso
 decreto legislativo;
     che,  ad  avviso  del giudice a quo la previsione di una sanzione
 minima cosi' elevata  potrebbe  risultare  del  tutto  sproporzionata
 rispetto   al   disvalore   sociale   della   condotta,  perche'  non
 consentirebbe di tenere conto delle minime violazioni di imposta (nel
 caso  di  specie  l'imposta evasa ammonterebbe a lire 85.959) e della
 realta' sociale del fenomeno (che il piu' delle  volte  riguarderebbe
 persone  di  modeste  condizioni economiche che si recherebbero nella
 vicina Austria per acquistare  a  un  minor  prezzo  pochi  litri  di
 gasolio da riscaldamento);
     che,  prosegue  il  remittente,  il legislatore avrebbe previsto,
 apparentemente senza motivo, un'attenuante per  il  solo  gas  metano
 qualora   la   quantita'  sottratta  al  pagamento  dell'imposta  sia
 inferiore a 5.000 metri cubi (art. 40, comma 5,  del  citato  decreto
 legislativo), mentre per gli oli minerali la possibilita' di irrogare
 solo  una  sanzione  amministrativa,  stabilita nel caso in cui venga
 sottratta  al  pagamento  dell'accisa  una  quantita'   di   prodotto
 inferiore  a  100  chilogrammi,  sarebbe  limitata  alle sole ipotesi
 contemplate dall'art.   40, comma 1,  lettera  c)  (usi  soggetti  ad
 imposta o a maggiore imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote
 agevolate);
     che,  pertanto, conclude il remittente, la disposizione censurata
 contrasterebbe sia con l'art. 3 della Costituzione, sotto il  profilo
 della  disparita'  di trattamento in casi assolutamente analoghi, sia
 con  l'art.  27  della  Costituzione,  per  la  violazione  del  fine
 rieducativo   che   non   potrebbe  essere  realizzato  da  una  pena
 "eccessiva".
   Considerato che l'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993,  n.
 427,  ha  delegato  il  Governo  ad  adottare  un decreto legislativo
 contenente un testo unico nel quale siano raccolte  e  riordinate  le
 disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposte di fabbricazione e di
 consumo e le relative sanzioni penali e amministrative, apportando le
 necessarie  modificazioni  al  fine   del   loro   coordinamento   ed
 aggiornamento,   anche  in  relazione  alle  esigenze  derivanti  dal
 processo di integrazione europea;
     che l'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,
 approvato   dal   Governo   nell'esercizio   della  delega  suddetta,
 stabilisce che "i prodotti sottoposti  ad  accisa  (...)  trasportati
 senza  la  specifica  documentazione  prevista  in  relazione a detta
 imposta () si presumono di illecita  provenienza.  In  tali  casi  si
 applicano  al trasportatore e allo speditore le sanzioni previste per
 la  sottrazione  del  prodotto  all'accertamento   o   al   pagamento
 dell'imposta";
     che  l'art. 40 punisce con la pena della reclusione da sei mesi a
 tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non
 inferiore in  ogni  caso  a  lire  quindici  milioni,  chiunque,  tra
 l'altro,  sottrae  con  qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il
 gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
     che il medesimo art.  40  stabilisce,  al  comma  5,  che  se  la
 quantita'  di  gas  metano  sottratto all'accertamento o al pagamento
 dell'accisa e' inferiore a 5.000 metri cubi la  pena  e'  della  sola
 multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni
 caso  a  lire  un  milione  e,  al  comma  6,  che  per le violazioni
 concernenti la destinazione ad usi soggetti ad imposta o  a  maggiore
 imposta  di  prodotti  esenti  o  ammessi  ad  aliquote agevolate, in
 quantita' inferiore a 100 chilogrammi, si applica  esclusivamente  la
 sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro dal
 doppio al decuplo dell'imposta evasa;
     che, come questa Corte ha piu' volte affermato, la configurazione
 delle   fattispecie   criminose   e   la  determinazione  delle  pene
 appartengono   alla   politica   legislativa    e,    quindi,    alla
 discrezionalita'   del  legislatore,  censurabile  solo  in  caso  di
 manifesta irragionevolezza (v. ordinanze nn. 456 del 1997 e  435  del
 1998);
     che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo tanto la
 qualificazione  come  illecito  penale  del  trasporto  dei  prodotti
 sottoposti ad accisa  senza  la  specifica  documentazione  prevista,
 quanto la sua equiparazione, quoad penam alla sottrazione di prodotti
 petroliferi  all'accertamento  o al pagamento dell'imposta ineriscono
 ad una condotta volta ad eludere le  esigenze  fiscali  dello  Stato,
 caratterizzata,   quindi,   nel   non  arbitrario  apprezzamento  del
 legislatore, da  rilevante  disvalore  sociale,  sicche'  non  appare
 manifestamente  irragionevole  il  fatto  che  sia  per  la  sanzione
 detentiva  che   per   quella   pecuniaria,   stabilita   in   misura
 proporzionale  al  valore delle imposte evase, sia previsto un limite
 minimo elevato;
     che, se la scelta di assoggettare tale condotta ad  una  sanzione
 penale  non  puo'  essere  censurata  e  se non appare manifestamente
 irragionevole ne'  sproporzionato  al  disvalore  della  condotta  il
 minimo  edittale,  non vi e' ragione di discostarsi dall'orientamento
 consolidato della giurisprudenza costituzionale secondo il quale  non
 spetta  alla  Corte  rimodulare  le  scelte  punitive  effettuate dal
 legislatore, ne' stabilire  quantificazioni  sanzionatorie  (sentenze
 nn. 370 e 217 del 1996, ordinanze nn. 190, 165 e 89 del 1997);
     che,  quanto  alla  denunciata  disparita' di trattamento tra chi
 sottrae all'accertamento o al pagamento dell'imposta oli  minerali  e
 chi  destina  ad usi diversi prodotti petroliferi esenti da imposta o
 sottoposti ad imposta inferiore (condotta, quest'ultima, punita  solo
 con  una sanzione amministrativa qualora il quantitativo del prodotto
 non sia superiore a 100 chilogrammi), appare evidente  la  diversita'
 delle  fattispecie,  posto  che  nel  secondo  caso  non si tratta di
 trasporto illecito, ma di impropria utilizzazione di prodotto  esente
 da  imposta  o  assoggettato  ad imposta agevolata, sicche' non vi e'
 luogo ad una utile comparazione ai fini del giudizio di eguaglianza;
     che, quanto alla ulteriore censura  di  violazione  dell'art.  3,
 primo  comma,  della  Costituzione, per avere il legislatore previsto
 una ipotesi delittuosa attenuata solo  per  la  sottrazione  del  gas
 metano  all'accertamento  o  al  pagamento  dell'imposta,  qualora il
 quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, si  deve  rilevare
 che  tale  scelta  rinviene  il proprio fondamento giustificativo non
 solo nel diverso importo dell'imposta su  tale  prodotto  rispetto  a
 quello,  sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche
 nella piu' agevole occultabilita' di questi ultimi e,  quindi,  nella
 piu' elevata difficolta' nei controlli;
     che, conclusivamente, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  49  del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve
 essere dichiarata manifestamente  infondata  sotto  tutti  i  profili
 prospettati dal giudice a quo.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.