P. Q. M.
   Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale,  per
 contrasto  con  i  principi  di  cui all'art. 3 ed all'art. 24, primo
 comma, della Costituzione, del combinato  disposto  degli  artt.  12,
 comma  5  e  18,  commi 3 e 4, nella parte in cui, nel caso in cui il
 valore della lite ecceda i cinque milioni di lire,  viene  sanzionato
 con l'inammissibilita' il ricorso sottoscritto dal solo contribuente,
 senza  prevedere  che  quest'ultimo possa nominare un difensore in un
 momento successivo, eventualmente su disposizione del  presidente  di
 commissione o di sezione, ovvero del collegio.
   Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
   Dispone  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed
 ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in  Novara, nella Camera di consiglio del 10 ottobre
 1998.
                     Il presidente relatore: Scafi
 99C0641