P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con i principi di cui all'art. 3 ed all'art. 24, primo comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 12, comma 5 e 18, commi 3 e 4, nella parte in cui, nel caso in cui il valore della lite ecceda i cinque milioni di lire, viene sanzionato con l'inammissibilita' il ricorso sottoscritto dal solo contribuente, senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o di sezione, ovvero del collegio. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Novara, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1998. Il presidente relatore: Scafi 99C0641